Art. 14 · Reimportazione delle merci
Protocollo n. 4Titolo III

Art. 14

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Reimportazione delle merci

In vigore dal 5 mar 1997
Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Tunisia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli , non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-14