Art. 96
AccordoTitolo VIII

Art. 96

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In vigore dal 5 mar 1997
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.
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