Accordo
Art. 9
5 / 158In vigore dal 5 mar 1997
I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-9