Accordo›Titolo VIII
Art. 82
82 / 158In vigore dal 5 mar 1997
1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina.
In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Tunisia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-82