Accordo
Art. 7
3 / 158In vigore dal 5 mar 1997
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-7