Art. 62 · Lotta contro gli stupefacenti
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Art. 62

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Lotta contro gli stupefacenti

In vigore dal 5 mar 1997
Lotta contro gli stupefacenti 1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti; b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).
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