Art. 61 · Riciclaggio del denaro
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Art. 61

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Riciclaggio del denaro

In vigore dal 5 mar 1997
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-61