Art. 48 · Ambiente
Accordo

Art. 48

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Ambiente

In vigore dal 5 mar 1997
Ambiente La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo. Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori: a) qualità del suolo e delle acque; b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti); c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-48