Accordo
Art. 43
28 / 158Ambito di applicazione
In vigore dal 5 mar 1997
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra la Tunisia e la Comunità.
2. La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.
4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-43