Art. 42 · Obiettivi
Accordo

Art. 42

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Obiettivi

In vigore dal 5 mar 1997
Obiettivi 1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo. 2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.
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