Art. 41
AccordoTitolo IV

Art. 41

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In vigore dal 5 mar 1997
1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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