Accordo›Titolo I
Art. 4
56 / 158In vigore dal 5 mar 1997
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-4