Accordo›Titolo IV
Art. 39
67 / 158In vigore dal 5 mar 1997
1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-39