Accordo›Titolo IV
Art. 38
66 / 158In vigore dal 5 mar 1997
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata nè mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle Parti.
La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-38