Accordo
Art. 27
23 / 158In vigore dal 5 mar 1997
1. Nel caso in cui la Comunità o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all' a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.
2. Nei casi specificati agli , prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la Comunità o la Tunisia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l', la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.
b) Per quanto riguarda l', le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.
Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non
abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non
sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte
importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il
problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.
c) Per quanto riguarda l', le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.
Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione
utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia
preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla
notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Tunisia può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli , le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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