Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 5 mar 1997
Fatte salve le disposizioni del GATT, a) negli scambi tra la Comunità e la Tunisia non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, nè alcuna misura d'effetto equivalente; b) le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo; c) la Comunità e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni nè dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, nè restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-19