Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 5 mar 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunità e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.
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