Art. 15
Accordo

Art. 15

11 / 158
In vigore dal 5 mar 1997
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Tunisia elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-15