Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995. 162 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI S Art. 2 ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo Art. 7 ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 8 ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunità e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi dogana Art. 9 ARTICOLO 9 I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte Art. 11 ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi dogan Art. 12 ARTICOLO 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai pro Art. 13 ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni s Art. 14 ARTICOLO 14 1. La Tunisia può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga al Art. 15 ARTICOLO 15 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 16 ARTICOLO 16 La Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazion Art. 17 ARTICOLO 17 1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia benefi Art. 18 ARTICOLO 18 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunità e la Tunisia esaminano la situa Art. 19 ARTICOLO 19 Fatte salve le disposizioni del GATT, a) negli scambi tra la Comunità e la Tun Art. 20 ARTICOLO 20 1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazion Art. 21 ARTICOLO 21 I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comu Art. 22 ARTICOLO 22 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natu Art. 23 ARTICOLO 23 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni do Art. 24 ARTICOLO 24 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verific Art. 25 ARTICOLO 25 Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali Art. 26 ARTICOLO 26 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera c) comporti: Art. 27 ARTICOLO 27 1. Nel caso in cui la Comunità o la Tunisia assoggettino le importazioni di pr Art. 28 ARTICOLO 28 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'impor Art. 29 ARTICOLO 29 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizio Art. 30 ARTICOLO 30 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatur Art. 42 Obiettivi Art. 43 Ambito di applicazione Art. 44 Strumenti e modalità Art. 45 Cooperazione regionale Art. 46 Istruzione e formazione Art. 47 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica Art. 48 Ambiente Art. 49 Cooperazione industriale Art. 50 Promozione e tutela degli investimenti Art. 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità Art. 52 Ravvicinamento delle legislazioni Art. 53 Servizi finanziari Art. 54 Agricoltura e pesca Art. 55 Trasporti Art. 56 Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione Art. 57 Energia Art. 58 Turismo Art. 59 Cooperazione nel settore doganale Art. 60 Cooperazione nel settore statistico Art. 61 Riciclaggio del denaro Art. 62 Lotta contro gli stupefacenti Art. 63 ARTICOLO 63 Le due Parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazion Art. 69 ARTICOLO 69 1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del sett Art. 70 ARTICOLO 70 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse Art. 71 ARTICOLO 71 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituisc Art. 72 ARTICOLO 72 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli S Art. 73 ARTICOLO 73 Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del Art. 74 ARTICOLO 74 1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo con titolo I DIALOGO POLITICO
Art. 3 ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di insta Art. 4 ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti Art. 5 ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necess titolo II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 6 ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decor titolo VI COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
Art. 31 ARTICOLO 31 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'accordo per Art. 32 ARTICOLO 32 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi titolo III DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI
Art. 33 ARTICOLO 33 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autoriz Art. 34 ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entra Art. 35 ARTICOLO 35 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Tunisia abbiano, o corrano titolo IV PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Art. 36 ARTICOLO 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nell Art. 37 ARTICOLO 37 Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio deg Art. 38 ARTICOLO 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi Art. 39 ARTICOLO 39 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà Art. 40 ARTICOLO 40 1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte de Art. 41 ARTICOLO 41 1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizz titolo V COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 64 ARTICOLO 64 1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di cittadinanza tunisina occupati n Art. 65 ARTICOLO 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadi Art. 66 ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una del Art. 67 ARTICOLO 67 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presen Art. 68 ARTICOLO 68 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 titolo VII COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 75 ARTICOLO 75 Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si Art. 76 ARTICOLO 76 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di ad Art. 77 ARTICOLO 77 Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti del problemi macroecono titolo VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 78 ARTICOLO 78 È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministerial Art. 79 ARTICOLO 79 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 80 ARTICOLO 80 Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Art. 81 ARTICOLO 81 1. È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'acc Art. 82 ARTICOLO 82 1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è compo Art. 83 ARTICOLO 83 Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione Art. 84 ARTICOLO 84 Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di la Art. 85 ARTICOLO 85 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la coo Art. 86 ARTICOLO 86 1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi Art. 87 ARTICOLO 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di Art. 88 ARTICOLO 88 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizi Art. 89 ARTICOLO 89 Nessuna disposizione dell'accordo avrà come effetto: - di ampliare i benefici Art. 90 ARTICOLO 90 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l' Art. 91 ARTICOLO 91 I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7, nonché le dichiarazioni, costituiscono pa Art. 92 ARTICOLO 92 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunità, gli Stati me Art. 93 ARTICOLO 93 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti Art. 94 ARTICOLO 94 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che Art. 95 ARTICOLO 95 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, fran Art. 96 ARTICOLO 96 1. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le loro risp Protocollo n. 1
titolo VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI Art. 2 ARTICOLO 2 Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originar Art. 3 ARTICOLO 3 1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicemb Protocollo n. 4
titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
titolo II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 2 Criteri d'origine Art. 3 Cumulo bilaterale Art. 4 Cumulo con materiali originari dell'Algeria o del Marocco Art. 5 Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni Art. 6 Prodotti totalmente ottenuti Art. 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 9 Unità da prendere in considerazione Art. 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 11 Assortimenti Art. 12 Elementi neutri titolo III REQUISITI TERRITORIALI
Art. 13 Principio della territorialità Art. 14 Reimportazione delle merci Art. 15 Trasporto diretto Art. 16 Eposizioni titolo IV PROVA DELL'ORIGINE
Art. 17 Certificato di circolazione EUR.1 Art. 18 Normale procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 21 Sostituzione dei certificati Art. 22 Procedura semplificata per il rilascio dei certificati Art. 23 Scheda informativa e dichiarazione Art. 24 Validità della prova d'origine Art. 25 Presentazione della prova d'origine Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 27 Dichiarazione su fattura Art. 28 Esonero della prova formale dell'origine Art. 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 30 Discordanze ed errori formali Art. 31 Importi espressi in ECU titolo V MODALITA' DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 32 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Art. 33 Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative Art. 34 Soluzione delle controversie Art. 35 Sanzioni Art. 36 Zone franche titolo VI CEUTA E MELILLA
Art. 37 Applicazione del protocollo Art. 38 Condizioni particolari titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39 Modifiche del protocollo Art. 40 Comitato di cooperazione doganale Art. 41 Allegati Art. 42 Esecuzione del protocollo Art. 43 Intese con l'Algeria e il Marocco Art. 44 Merci in transito o in deposito Protocollo n. 5
titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Comunicazione/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Obbligo di osservare la riservatezza Art. 11 Uso delle informazioni Art. 12 Esperti e testimoni Art. 13 Spese di assistenza Art. 14 Esecuzione Art. 15 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360