Art. 9 · Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 9

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Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

In vigore dal 4 mar 1997
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò: a) possa pregiudicare la sovranità di Israele o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o c) implichi normative sui cambi o sulle imposte diverse dalle norme relative ai dazi doganali; o d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è interrotta o rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
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