Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 5
90 / 142Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
In vigore dal 4 mar 1997
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'applicazione dell' i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunità o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'Allegato II, in combinazione con le note dell'Allegato I.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l', paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:
a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'.
Storico versioni
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