Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 4
131 / 142Assistenza spontanea
In vigore dal 4 mar 1997
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-4-2