Art. 4 · Assistenza spontanea
Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 4

131 / 142

Assistenza spontanea

In vigore dal 4 mar 1997
Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-4-2