Art. 4 · Prodotti totalmente ottenuti
Protocollo n. 4Titolo II

Art. 4

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Prodotti totalmente ottenuti

In vigore dal 4 mar 1997
Prodotti totalmente ottenuti 1. Si considerano "totalmente ottenuti " nella Comunità o in Israele: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purchè abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in Israele o in uno Stato membro della Comunità, - che battono bandiera di Israele o di uno Stato membro della Comunità, - che appartengono almeno per metà a cittadini di Israele o di uno Stato membro della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in Israele in uno di detti Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detti Stati, a Israele, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità, - e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità. 3. Le espressioni "Israele " e la "Comunità" comprendono anche le acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunità. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o di Israele, purchè ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.
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