Protocollo n. 4›Titolo VI
Art. 35
120 / 142Zone franche
In vigore dal 4 mar 1997
Zone franche
1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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