Art. 35 · Zone franche
Protocollo n. 4Titolo VI

Art. 35

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Zone franche

In vigore dal 4 mar 1997
Zone franche 1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
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