Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 20
105 / 142Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
In vigore dal 4 mar 1997
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così, rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO",
"DUPLICAAT", "DUPLICATE","DICITURA IN GRECO",
"DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",
"VERSIONE IN EBRAICO".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-20