Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 2
129 / 142Ambito di applicazione
In vigore dal 4 mar 1997
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle operazioni contrarie a detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, nè copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di detta autorità.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-2-2