Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 15
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In vigore dal 4 mar 1997
Esposizioni
1. I prodotti spediti da una delle Parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purchè soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunità o di Israele e purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte;
c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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