Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 1
128 / 142Definizioni
In vigore dal 4 mar 1997
PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le tasse, commissioni o altre imposte richieste e riscosse nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, escluse tuttavia le commissioni e le imposte il cui importo si limita approssimativamente al costo dei servizi resi;
c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza doganale;
e) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
Storico versioni
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