Accordo›Titolo IX
Art. 85
85 / 142In vigore dal 4 mar 1997
Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedure.
L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, nonché l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele, firmati a Bruxelles l'11 maggio 1975.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-85