Accordo›Titolo IX
Art. 77
77 / 142In vigore dal 4 mar 1997
Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dallo Stato di Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dello Stato di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e società israeliane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-77