Art. 77
AccordoTitolo IX

Art. 77

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In vigore dal 4 mar 1997
Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dallo Stato di Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti dello Stato di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e società israeliane.
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