Art. 70
AccordoTitolo IX

Art. 70

70 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo. 2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-70