Accordo›Titolo IX
Art. 70
70 / 142In vigore dal 4 mar 1997
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo.
2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.
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