Art. 69
AccordoTitolo IX

Art. 69

69 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti nell'Accordo stesso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. 2. Le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.
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