Art. 6
AccordoTitolo II

Art. 6

33 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
1. La zona di libero scambio tra la Comunità e Israele viene consolidata secondo le modalità indicate nel presente Accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-6