Art. 57 · Immigrazione ed emigrazione
AccordoTitolo VI

Art. 57

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Immigrazione ed emigrazione

In vigore dal 4 mar 1997
Immigrazione ed emigrazione Le Parti cooperano in particolare al fine di: - definire settori di reciproco interesse in materia di politiche di immigrazione; - rendere più efficaci le misure volte ad impedire o a reprimere i flussi migratori clandestini.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-57