Art. 56 · Stupefacenti e riciclaggio del denaro
AccordoTitolo VI

Art. 56

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Stupefacenti e riciclaggio del denaro

In vigore dal 4 mar 1997
Stupefacenti e riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano in particolare al fine di: - rendere più efficaci le politiche e le misure di lotta alla fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze; - incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda; - impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attività criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione prenderà la forma di scambi di informazioni e, se del caso, di attività congiunte in relazione ai seguenti aspetti: - stesura e applicazione di leggi nazionali; - monitoraggio del commercio dei precursori; - creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione; - applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica". 3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformità della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento. Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi competenti di Israele, della Comunità e dei suoi Stati membri.
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