Accordo›Titolo VI
Art. 56
56 / 142Stupefacenti e riciclaggio del denaro
In vigore dal 4 mar 1997
Stupefacenti e riciclaggio del denaro
1. Le Parti cooperano in particolare al fine di:
- rendere più efficaci le politiche e le misure di lotta alla
fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze;
- incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda;
- impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attività criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione prenderà la forma di scambi di informazioni e, se del caso, di attività congiunte in relazione ai seguenti aspetti:
- stesura e applicazione di leggi nazionali;
- monitoraggio del commercio dei precursori;
- creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e
sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione;
- applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica".
3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformità della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento.
Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi
competenti di Israele, della Comunità e dei suoi Stati membri.
Storico versioni
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