Accordo›Titolo VI
Art. 53
53 / 142Trasporti
In vigore dal 4 mar 1997
Trasporti
1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere più efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale.
2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
- conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti
marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni;
- standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare
e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-53