Art. 52 · Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni
AccordoTitolo VI

Art. 52

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Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni

In vigore dal 4 mar 1997
Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni Le Parti promuovono la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni nel reciproco interesse. La cooperazione verte anzitutto sul perseguimento di azioni legate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'armonizzazione degli standard e all'ammodernamento delle tecnologie.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-52