Art. 48 · Servizi finanziari
AccordoTitolo VI

Art. 48

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Servizi finanziari

In vigore dal 4 mar 1997
Servizi finanziari Le Parti cooperano, se del caso attraverso la conclusione di accordi, per quanto riguarda l'adozione di norme e standard comuni tra l'altro per quanto riguarda la contabilità e i sistemi di regolamentazione e vigilanza nei settori del credito, delle assicurazioni e in altri settori finanziari.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-48