Accordo›Titolo VI
Art. 48
48 / 142Servizi finanziari
In vigore dal 4 mar 1997
Servizi finanziari
Le Parti cooperano, se del caso attraverso la conclusione di accordi, per quanto riguarda l'adozione di norme e standard comuni tra l'altro per quanto riguarda la contabilità e i sistemi di regolamentazione e vigilanza nei settori del credito, delle assicurazioni e in altri settori finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-48