Art. 39
Accordo

Art. 39

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In vigore dal 4 mar 1997
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'Allegato VII è periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni

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