Accordo›Titolo IV
Art. 33
38 / 142In vigore dal 4 mar 1997
Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e di Israele, le disposizioni degli lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali.
Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-33