Art. 28
Accordo

Art. 28

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In vigore dal 4 mar 1997
La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-28