Accordo
Art. 28
24 / 142In vigore dal 4 mar 1997
La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-28