Art. 23
Accordo

Art. 23

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In vigore dal 4 mar 1997
Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o - difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-23