Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 4 mar 1997
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-19