Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 4 mar 1997
Fatte salve le disposizioni dell' e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonché della loro particolare importanza, la Comunità e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-14