Art. 13
Accordo

Art. 13

9 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli..
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-13