Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995. 146 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO S Art. 2 Articolo 2 Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni del presente Accordo Art. 7 Articolo 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 8 Articolo 8 Negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all'impor Art. 9 Articolo 9 1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da part Art. 10 Articolo 10 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 11 Articolo 11 La Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione n Art. 12 Articolo 12 I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel pr Art. 13 Articolo 13 I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 e ne Art. 14 Articolo 14 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di sca Art. 15 Articolo 15 La Comunità e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Ac Art. 16 Articolo 16 Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'im Art. 17 Articolo 17 Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'es Art. 18 Articolo 18 1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Com Art. 19 Articolo 19 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura f Art. 20 Articolo 20 1. Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione dell Art. 21 Articolo 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni do Art. 22 Articolo 22 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verific Art. 23 Articolo 23 Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali Art. 24 Articolo 24 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti: i) la riesp Art. 25 Articolo 25 1. Nel caso in cui la Comunità o Israele assoggettino le importazioni di prodo Art. 26 Articolo 26 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o Israele abbiano, o rischino di Art. 27 Articolo 27 Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i divieti o le restrizion Art. 28 Articolo 28 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizio Art. 35 Articolo 35 Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi me Art. 36 Articolo 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nell Art. 37 Articolo 37 1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli Art. 38 Articolo 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi Art. 39 Articolo 39 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, titolo I DIALOGO POLITICO
Art. 3 Articolo 3 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le Art. 4 Articolo 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e punta a po Art. 5 Articolo 5 1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si titolo II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 6 Articolo 6 1. La zona di libero scambio tra la Comunità e Israele viene consolidata second titolo III DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI
Art. 29 Articolo 29 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'Accordo per Art. 30 Articolo 30 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi titolo IV MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, APPALTI PUBBLICI, CONCORRENZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE
Art. 31 Articolo 31 Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disp Art. 32 Articolo 32 I pagamenti correnti legati alla circolazione delle merci, delle persone, dei Art. 33 Articolo 33 Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obbli Art. 34 Articolo 34 Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e titolo V COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Art. 40 Articolo 40 Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologi titolo VI COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 41 Obiettivi Art. 42 Campo di applicazione Art. 43 Metodi e modalità Art. 44 Cooperazione regionale Art. 45 Cooperazione industriale Art. 46 Agricoltura Art. 47 Standard Art. 48 Servizi finanziari Art. 49 Dogane Art. 50 Ambiente Art. 51 Energia Art. 52 Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni Art. 53 Trasporti Art. 54 Turismo Art. 55 Ravvicinamento delle leggi Art. 56 Stupefacenti e riciclaggio del denaro Art. 57 Immigrazione ed emigrazione titolo VII COOPERAZIONE IN MATERIA DI AUDIOVISIVI, AFFARI CULTURALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 58 Articolo 58 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore degli audiov Art. 59 Articolo 59 Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e sca Art. 60 Articolo 60 Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione p Art. 61 Articolo 61 Le Parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazi Art. 62 Articolo 62 La cooperazione si svolge in particolare attraverso: a) un regolare dialogo tr titolo VIII QUESTIONI SOCIALI
Art. 63 Articolo 63 1. Le Parti instaurano un dialogo che copre tutti gli aspetti di reciproco int Art. 64 Articolo 64 1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani lega Art. 65 Articolo 65 1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attua Art. 66 Articolo 66 Le misure decise dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 65 lasci titolo IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 67 Articolo 67 È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministerial Art. 68 Articolo 68 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 69 Articolo 69 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, Art. 70 Articolo 70 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istitu Art. 71 Articolo 71 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è com Art. 72 Articolo 72 1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestio Art. 73 Articolo 73 Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di la Art. 74 Articolo 74 Il Consiglio di associazione adotta tutte le opportune misure per agevolare la Art. 75 Articolo 75 1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi Art. 76 Articolo 76 Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare qu Art. 77 Articolo 77 Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizi Art. 78 Articolo 78 Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione dell'Accordo avrà Art. 79 Articolo 79 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l' Art. 80 Articolo 80 I protocolli 1-5 e gli Allegati I-VII, nonché le dichiarazioni e gli scambi di Art. 81 Articolo 81 Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti Art. 82 Articolo 82 Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, Art. 83 Articolo 83 Il presente Accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che Art. 84 Articolo 84 Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, f Art. 85 Articolo 85 Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedu Protocollo n. 4
titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
titolo II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 2 Criteri d'origine Art. 3 Cumulo bilaterale Art. 4 Prodotti totalmente ottenuti Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 6 Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti Art. 7 Unità da prendere in considerazione Art. 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 9 Assortimenti Art. 10 Elementi neutri titolo III REQUISITI TERRITORIALI
Art. 11 Principio della territorialità Art. 12 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle Parti Art. 13 Reimportazione delle merci Art. 14 Trasporto diretto Art. 15 Esposizioni titolo IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Art. 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi titolo V PROVA D'ORIGINE
Art. 17 Requisiti di carattere generale Art. 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 21 Sostituzione dei certificati Art. 22 Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura Art. 23 Esportatori autorizzati Art. 24 Validità della prova d'origine Art. 25 Presentazione della prova d'origine Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 27 Esonero dalla prova formale dell'origine Art. 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 29 Discordanze ed errori formali Art. 30 Importi espressi in ECU titolo VI MODALITA' DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 31 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Art. 32 Verifica della prova d'origine Art. 33 Soluzione delle controversie Art. 34 Sanzioni Art. 35 Zone franche titolo VII CEUTA E MELILLA
Art. 36 Applicazione del protocollo Art. 37 Condizioni particolari titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Modifiche del protocollo Art. 39 Comitato di cooperazione doganale Art. 40 Allegati Art. 41 Esecuzione del protocollo Art. 42 Merci in transito o in deposito Protocollo n. 5
titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Comunicazione/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Obbligo di osservare la riservatezza Art. 11 Uso delle informazioni Art. 12 Esperti e testimoni Art. 13 Spese di assistenza Art. 14 Esecuzione Art. 15 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360