Art. 2 · Vigilanza
Convenzione

Art. 2

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Vigilanza

In vigore dal 13 feb 1997
Vigilanza Gli Stati contraenti esercitano l'alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque comprese nei propri confini politici, vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione.
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