Convenzione
Art. 2
2 / 100Vigilanza
In vigore dal 13 feb 1997
Vigilanza
Gli Stati contraenti esercitano l'alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque comprese nei propri confini politici, vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-c-2