Art. 6
LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2
In vigore dal 23 gen 1997
Erogazioni liberali delle società di capitali
e degli enti commerciali
1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all':
- Per il titolo del citato D.P.R. n. 917/1986, si veda la nota all'.
Storico versioni
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