Art. 9 · LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

Art. 9

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1997, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo. 5. Per gli effetti di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 6. Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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