Art. 5 · LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

Art. 5

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali suc- cessive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. 3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all' della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-12-23;664#art-5